Disciplina della Robin Tax

06.08.2014

 

La robin tax è stata introdotta, dopo anni di dibattiti e slogan, nel 2008 dal ministro Tremonti e dal governo Berlusconi. Il principio alla base della nuova imposizione era la tassazione degli extra-profitti maturati nel settore dell'energia, determinati dalla crescita “speculativa” delle quotazioni delle materie prime, in particolare greggio e gas naturale.

Il timore che i soggetti colpiti trasferissero la nuova imposta, normativamente a loro carico,  sui consumatori finali sotto forma di prezzi più alti, venne parzialmente superato con l'inserimento nella legge stessa di un apposito comma che prevedeva e tuttora prevede il divieto di traslare la maggiore imposizione sul consumatore, verificando il corretto comportamento degli operatori tramite una serie di adempimenti comunicativi.

Nel corso del periodo tra il 2008, anno di nascita della normativa, ad oggi, il  legislatore ha più volte messo mano alla disciplina.

L'art. 81 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008 ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, un prelievo aggiuntivo, qualificato come “addizionale” all'Ires pari al 5,5% (cd. robin tax) per i soggetti con un volume di ricavi superiore a euro 25 milioni operanti nei settori della:

  • ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
  • raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
  • produzione o commercializzazione di energia elettrica.

 

Nel corso del 2009, l'art. 56, comma 3 della legge n. 99 ha disposto un aumento dell'aliquota dell'addizionale Ires di un 1% portando così la robin tax al 6,5%.

Con il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con la legge 14 settembre 2011 n. 148 è stato introdotto un inasprimento dell'addizionale Ires ed un'estensione dei soggetti passivi.

In particolare è stato previsto l'aumento dell'addizionale Ires di 4 punti percentuali (passando così ad un'aliquota pari al 10,5% rispetto ai precedenti 6,5%) ed un estensione dei settori interessati, ricomprendendo nell'ambito normativo dei soggetti colpiti dalla maggiorazione, anche operatori del settore delle fonti rinnovabili; del trasporto e distruzione del gas naturale e della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (oltre che alla sua produzione e commercializzazione come già ricompresi nelle precedenti disposizioni).

E' stato inoltre previsto un ampliamento dei soggetti coinvolti modificando i limiti quantitativi che danno luogo all'assoggettamento ad imposizione: il volume dei ricavi oltre i quali scatta l'addizionale è stato abbassato dai precedenti 25 milioni a 10 milioni di euro, e in aggiunta è stato richiesto il superamento del limite di un milione di euro a titolo di reddito imponibile.

Nel 2013 il decreto legge 21 giugno 2013, convertito con la legge n. 98 del 9  agosto 2013 all'art. 5 ha ampliato ulteriormente la sfera di applicazione dell'addizionale, subordinandola alla ricorrenza congiunta di un volume di ricavi e di un reddito imponibile superiori, rispettivamente, a euro 3 milioni ed a euro 300 mila. Tali disposizioni si rendono applicabili a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Ci troviamo in presenza di una probabile violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, perché la robin tax, così come disciplinata, non grava sugli extra-profitti congiunturali, come a dire del legislatore dovrebbe, ma sull'intero reddito imponibile. Da un lato la disciplina in esame vale solo per un settore produttivo e non per altri, dall'altro, all'interno dello stesso settore, si prevede disparità di trattamento tra imprese che operano in maniera prevalente nelle attività normate, colpite per intero dalla maggiorazione, ed imprese che vi operano marginalmente o che non superano uno dei due limiti quantitativi, le quali non sono soggette alle disposizioni sulla robin tax.

La presunta incostituzionalità della normativa non si limiterebbe a questi aspetti. È bene ricordare che la legge chiede all'AEEG (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) di monitorare le imprese per verificare la possibile traslazione dell'addizionale sui consumatori. La realtà mostra purtroppo l'impossibilità di realizzare un sistema di vigilanza efficace alla verifica e al contrasto di questo fenomeno. Nei settori della produzione e distribuzione di energia, così come in quasi tutti i settori, i prezzi non sono costruiti come mera somma di costi, ma risultano influenzati da una serie di fattori variabili, molti dei quali esogeni rispetto all'impresa stessa.

Di conseguenza è tecnicamente e logicamente impossibile dimostrare se un certo prezzo sarebbe stato uguale o inferiore in assenza della robin tax. Chi vende cerca semplicemente di realizzare il maggior profitto sapendo di dover “fare i conti” con il Consumatore che, a sua volta, cerca di pagare il meno possibile.

In attesa di un'eventuale presa di posizione da parte degli organi competenti sulla costituzionalità o meno della normativa, gli operatori interessati non possono che prendere atto della sua esistenza ed applicarla secondo quanto previsto, stando sempre allerta ai continui “ritocchi” che il legislatore apporta.

 

Dott. Davide Bettera